Art. 7.
(Direttore).

      1. Il direttore dell'Istituto dura in carica sei anni. In sede di prima attuazione della presente legge, la nomina è effettuata dal Ministro dell'università e della ricerca. Successivamente, il direttore è eletto dal comitato scientifico ai sensi dell'articolo 5, comma 1.
      2. Il direttore è responsabile dell'attività dell'Istituto.
      3. In fase di prima attuazione della presente legge e fino alla nomina dei componenti del consiglio direttivo, le funzioni dello stesso sono assunte dal direttore dell'Istituto.

 

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